franco longo avvocato


Vai ai contenuti

Fondo patrimoniale e azione revocatoria




CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 7 luglio 2007, n. 15310 - Pres. Fiducia - Est. Levi

Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria (azione pauliana) - Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus dani, consilium fraudis et scientia dani") - Atto di costituzione del fondo patrimoniale - Sussistenza di debiti anteriori - Azione revocatoria ordinaria - Natura di atto gratuito - Esperibilità - Condizion - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti - Atto di costituzione del fondo patrimoniale - Azione revocatoria ordinaria - Esperibilità - Fondamento - Condizioni
(C.c. artt. 170, 2901)
In tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Per la gratuità dell'atto (nella specie costitutivo di fondo patrimoniale con riguardo ad un immobile e stipulato in data posteriore al protesto di un assegno bancario) a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), ovvero la previsione di un mero danno potenziale.

... Omissis ...
Diritto
Il ricorso è affidato ad un unico motivo: - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c..
I ricorrenti assumono che l'art. 2901 c.c, sottopone l'a-zione revocatoria alla condizione che il debitore cono-scesse il pregiudizio che l'atto arrecava alla ragione del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e di conseguenza la data del sorgere del credito diventa importante al fine di stabilire se l'atto sia stato dolosamente preordinato dal debitore, fatto il cui onere spetta al debitore, ma la relativa prova nel caso non è stata fornita. Quindi i ri-correnti lamentano che, non essendo stato il fascicolo di parte, contenente i documenti assertivi dei predetti crediti, restituito in termini nel giudizio di 1° grado, da detti documenti risultava che la maggior parte dei crediti era successivo alla costituzione del fondo patrimoniale.
Il ricorso non è fondato.
Va innanzitutto precisato che la censura dei ricorrenti laddove sembra implicare - sia pure solo genericamente - una inammissibile produzione di documenti nel giudizio di appello ex 345 c.p.c., non può trovare posi-tiva considerazione sol che si rifletta sulla constatazione che tali documenti risultano prodotti in primo grado nel fascicolo di parte - come nello stesso ricorso si indica univocamente - e che la ritualità della loro acquisizione al processo non viene meno per la mancata restituzione del fascicolo che li conteneva, restando così del tutto utilizzabili dal giudice di secondo grado, ove quel fascicolo trovi debita acquisizione.
Ora, la Corte Territoriale, come del resto il Giudice di primo grado, ha ritenuto sussistere tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria, proposta in via subordinata ed alternativa alla domanda di simu-lazione dell'atto per notaio Bonadies dell'8 luglio 1992 di costituzione del fondo patrimoniale.
Ha rilevato al riguardo la Corte che, dall'esame di tale documentazione si evince che all'atto della costituzione del fondo patrimoniale il P. era già creditore del B., come da assegni bancari protestati datati 25 giugno 1992 e 10 luglio 1992 ed effetti cambiar 25 luglio 1992 (il primo anteriore all'atto di costituzione e gli altri quasi coevi).
Si deve, quindi, ritenere che esattamente la sentenza impugnata ha applicato l'art. 2901 c.c., poichè sussistono infatti tutti i presupposti per la revocatoria dell'atto Bo-nadies.
E' stato considerato dai giudici di appello che la costi-tuzione di beni in fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria perchè modifica la situazione patrimoniale del debitore in pregiudizio dei creditori, i quali non possono agire esecutivamente su tali beni per crediti estranei ai bisogni della famiglia (Cass. 7 marzo 2005, n. 4933).
La Corte ha motivato, dunque, la dichiarazione di inef-ficacia dell'atto di che trattasi, facendo rilevare che ri-corrono nel caso i tre presupposti tipici dell'azione re-vocatoria ordinaria: il credito dell'attore in revocatoria, l'eventus e la scientia damni.
Va anche osservato che i Giudici di appello hanno mo-tivato l'accoglimento della domanda di revocatoria, ri-levando - in consonanza all'indirizzo di questa Corte - che la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito e, anche se effettuato da entrambi i coniugi, può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo dell'azione revocatoria ordinaria in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.).
Non può non tenersi conto che, trattandosi dunque di atto a titolo gratuito, quello di costituzione del fondo patrimoniale, esso è revocabile poichè è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio da parte del debi-tore consistente nella previsione del danno che potrà derivare ai creditori dall'atto posto in essere (Cass., n. 89/1987; Cass. 7 marzo 2005, n. 4933).
Tale atto infatti è suscettibile - come nel caso in esame ha apprezzato la sentenza di appello - di rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito, giacchè, considerate le richiamate limitazioni all'esecuzione poste dall'art. 170 c.c., riduce la garanzia generale dei creditori sul patrimonio dei costituenti.
Orbene, a tale ampio ed esatto excursus motivazionale dei Giudici del merito i ricorrenti hanno opposto una generica contestazione dei documenti creditori - senza neppure sostanziarla con la debita riproduzione del preteso contenuto limitato dagli stessi.
In conclusione il ricorso va rigettato.
I ricorrenti vanno condannati alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.
Omissis

1. Premessa
Il fondo patrimoniale è un istituto creato dal legi-slatore italiano del 1975, che richiama ampliamente la figura del patrimonio familiare, introdotto nel 1939 . Tale istituto costituiva all'epoca una novità nel senso che il carattere e le finalità di esso non si riscontravano in analoghi istituti sussistenti in altri ordinamenti che erano invece concepiti, come ad esempio negli Stati Uniti, al fine di assicurare ai contadini la coltivazione dei terreni (inalienabili e in espropriabili) e, quindi, di perseguire lo sviluppo dell'economia rurale . Le finalità del patrimonio familiare, ritoccato in modo sostanzioso, quanto alla disciplina, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha dato vita al fondo patri-moniale, sono quelle di destinare e vincolare determi-nati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (art. 167 c.c.). Va evidenziato che tale istituto non ha avuto molto successo nella pratica. La collettività ignora per lo più esistenza e funzioni del fondo patrimoniale. Esso è soprattutto costituito al fine di sottrarre de-terminati beni alle ragioni creditorie. Al fine di con-temperare la destinazione dei beni e tali ragioni il legi-slatore (art. 170 c.c.) ha stabilito che "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Importante, diventa, quindi, la determinazione della nozione nella specie di bisogni familiari.
Considerate le peculiarità, la struttura e la disciplina del fondo patrimoniale per gli studiosi di diritto privato, e di recente, in particolare, del trust, tale istituto costituisce un interessante motivo di approfondimento e ricerca.
Ferve, quindi, la dottrina, un po' meno la giuri-sprudenza, anche se ultimamente quest'ultima è stata chiamata ad esaminare casi particolarmente interessanti .
2. Natura giuridica dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale
Tra i vari problemi che l'istituto del fondo patri-moniale suscita va annoverato senz'altro quello relativo alla sua natura giuridica. Occorre distinguere la natura giuridica dell'istituto in sé da quella dell'atto costitutivo. In relazione al primo aspetto, vi è sostanziale uniformità in dottrina nell'attribuire al fondo patrimoniale la natura di patrimonio di destinazione o di scopo . A parte qualche opinione differente la dottrina in genere ritiene che il fondo patrimoniale sia privo di una propria soggettività giuridica autonoma. Ma la pronuncia in commento della Corte di Cassazione implica l'approfondimento della natura giuridica dell'atto costituivo. La giurisprudenza e, in particolare, altre precedenti sentenze della Suprema Corte attribuiscono all'atto costitutivo del fondo patrimoniale la natura di atto a titolo gratuito sul presupposto che tale costituzione non comporta contropartita in un'attribuzione nei confronti dei disponenti; non vi sarebbe, in altre parole, alcun corrispettivo . Va precisato che la necessità da parte dei giudici di determinare la natura giuridica dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale si è manifestata proprio nei giudizi aventi ad oggetto l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria e, più spesso, fallimentare. Infatti, diverse sono le conse-guenze a seconda che l'atto in relazione al quale è do-mandata la revoca sia un atto a titolo gratuito od un atto a titolo oneroso. Se la giurisprudenza, come detto, ha affermato la natura di atto a titolo gratuito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, occorre, invece, e-videnziare che una certa parte della dottrina ha svolto la propria indagine distinguendo le varie ipotesi e modalità di costituzione del fondo patrimoniale arrivando a soste-nere che in alcuni casi la costituzione del fondo patrimoniale costituisce un atto a titolo gratuito e in altri casi un atto a titolo oneroso. Come risulta dall'art. 168 c.c. la costituzione del fondo patrimoniale può essere mortis causa o inter vivos. Il fondo può, quindi, essere costituito in virtù di manifestazione di volontà negoziale di un terzo o da uno o entrambi i coniugi. Quando il fondo patrimoniale è costituito mediante atto mortis causa si tratta di una liberalità e la disciplina applicabile è quella testamentaria. Qualora il fondo patrimoniale è stipulato inter vivos da un terzo in dottrina si sono affacciate varie tesi. C'è chi ha proposto di attribuire all'atto stipulato da un terzo la natura di liberalità e chi, più in particolare, di donazione modale o anche obnuziale , salva, in questi ultimi casi, l'accettazione da parte dei coniugi. Ma è stato ribattuto da altra dottrina che l'accostamento alla donazione obnuziale non è pertinente, intanto poiché la donazione obnuziale può, a differenza del fondo patrimoniale, essere costituita solo antecedentemente alla celebrazione del matrimonio e so-prattutto poiché la costituzione del fondo patrimoniale (quale regolamento particolare che si inserisce necessariamente in un regime patrimoniale tra i coniugi), ha una propria causa tipica rappresentata dalla destinazione di determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia. Altra dottrina fa presente che occorre tenere presente se il costituente è giuridicamente obbligato o meno e afferma che se manchi un tale obbligo, risulta evidente la sussistenza di una donazione e, quindi, l'arricchimento dei destinatari (i coniugi); in questo caso il costituente provvede a soddisfare i bisogni della famiglia ai quali altrimenti dovrebbero provvedere i coniugi con il proprio patrimonio. La dottrina in parola nega allora natura di atto di liberalità "quando il terzo dà origine al fondo per adempiere al proprio obbligo alimentare verso i coniugi o all'obbligo di mantenimento verso i discendenti, qualora i loro genitori siano carenti di mezzi". E così altresì nelle ipotesi in cui sia il coniuge a costituire il fondo patrimoniale quale modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento in caso di separazione personale dei coniugi, anche se taluno sostiene che, analogamente a quanto avviene in relazione alla comunione legale, se non vi sono figli minori (art. 170 c.c.) la separazione personale sia causa di scioglimento del fondo patrimoniale. Un altro Autore ha sostenuto che la costituzione del fondo patrimoniale, poi, può rappresentare una modalità di adempimento dell'obbligo di contribuzione previsto dall'art. 143 c.c. e precisa che l'atto è a titolo oneroso se è pattuito che i frutti che derivano dai beni conferiti vengano considerati come adempimento dell'obbligo da parte del solo coniuge costituente, mentre invece è in-dubbia la natura di liberalità se in virtù della costituzione si stabilisce che anche l'altro coniuge è sollevato dall'obbligo in parola. Occorre peraltro considerare che se i coniugi conferiscono entrambi nel fondo propri beni quale adempimento dell'obbligazione contributiva, deve essere rispettato il criterio dettato dallo stesso art. 143 c.c. di proporzionalità della contribuzione in base alle rispettive sostanze e capacità di lavoro (affinché la costituzione possa dirsi a titolo oneroso).
In generale, le tesi di questa dottrina sono da con-dividersi; contrariamente a quanto affermato dalla giu-risprudenza, ovvero che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale ha sempre natura di atto a titolo gratuito, in determinate ipotesi specificate da questa dottrina la costituzione del fondo ha carattere oneroso; infatti non si può dire, in tali ipotesi, che manchi un corrispettivo o una contropartita in favore del costituente come, ad esempio, nel caso di conferimento di beni al fine di adempiere all'obbligo legale di contribuzione ex art. 143 c.c. In questo caso, infatti, esiste una contropartita in relazione al costituente: a fronte dell'"arricchimento" della compagine familiare per il disponente vi è lo sgravio dall'obbligo di contribuzione previsto dalla legge.
3. Il caso di specie
Passando ad esaminare la pronuncia in commento della Corte di Cassazione, quest'ultima ha ancora una volta qualificato la costituzione in oggetto come atto a titolo gratuito. Chissà quale sarebbe però l'atteggiamento della giurisprudenza se si trovasse di fronte a un caso di conferimento di beni da parte di en-trambi i coniugi e se l'atto o altro distinto contenesse l'espresso patto che tale apporto rappresenta l'obbligo di contribuzione di legge e fosse salvaguardato il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 143 c.c.
Nella specie il creditore di uno dei coniugi ha e-sercitato l'azione revocatoria ordinaria affermando che il medesimo era titolare di diversi crediti verso tale co-niuge e ha chiesto la revoca della costituzione. Lo scopo dell'azione revocatoria è quella di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.) quando tale garanzia sia stata ridotta in virtù di un atto negoziale dispositivo compiuto dal debitore e affinché la relativa domanda possa trovare accoglimento occorrono delle condizioni previste dall'art. 2901 c.c. Si tratta dell'eventus damni e della scientia damni o consilium fraudis. Il primo, che deve sussistere al momento del compimento dell'atto, consiste nel pregiudizio causato dall'atto di disposizione alla generica garanzia patrimoniale a favore del credito e come la giurisprudenza ha più volte sottolineato tale condizione ricorre non soltanto qualora l'atto determini un danno effettivo, ma anche qualora si sostanzia sem-plicemente in un pericolo di danno, rendendo più incerto e difficoltoso il recupero del credito a prescindere dalla solvibilità comunque del debitore . Il secondo elemento riguarda lo stato soggettivo del debitore e, se si tratta di atto a titolo oneroso, dell'altro contraente dell'atto dispositivo. Tale stato consiste, se atto a titolo oneroso, nella consapevolezza dei contraenti del pregiudizio in questione. Nel caso di atto anteriore al sorgere del credito occorre una compartecipazione in relazione alla dolosa preordinazione. Considerata la natura di tali condizioni la prova di esse in giudizio non è molto agevole e, quindi, particolare rilevanza assume la prova presuntiva dotata dei caratteri previsti dalla legge (gravità, precisione e concordanza).
La Corte di Cassazione, nella specie, dopo aver appurato che i crediti erano già sussistenti al momento della costituzione del fondo patrimoniale ha intanto correttamente affermato che la costituzione del fondo patrimoniale è atto suscettibile di modificare in negativo la garanzia patrimoniale in discorso in quanto ai sensi dell'art. 170 c.c. vi sono molte limitazioni ad agire in via esecutiva sui beni oggetto di conferimento del bene (non è consentito agire esecutivamente su tali beni per debiti che il creditore conosceva essere estranei ai bisogni della famiglia); quindi, avendo inquadrato la costituzione del fondo patrimoniale quale atto a titolo gratuito, ai fini della dichiarazione di inefficacia a fa-vore dell'attore creditore della costituzione del fondo patrimoniale, ha riaffermato il principio secondo cui nella specie è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio da parte del debitore consistente nella pre-visione del danno che potrà derivare ai creditori dall'atto posto in essere. La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte di Appello e condiviso l'ampio excursus motivazionale di quest'ultima, anche se l'unico motivo di censura proposto dalla parte ricorrente davanti ai giudici di legittimità è stata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in quanto a suo dire non era emerso in giudizio che i crediti vantati erano anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale .




Torna ai contenuti | Torna al menu